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Indennità di disoccupazione.

Indennità di disoccupazione: nuove prestazioni INPS.

Disoccupazione e prestazioni a sostegno del reddito. Quali sono? Scopriamolo con la nostra esperta in Risorse Umane e Contributi, dott.ssa Simona Fontana.  Il perdurare della crisi economica, accentuata da una situazione politica frantumata e poco propensa alla ripresa, fa si che il mondo del lavoro sia continuamente in tensione: i lavoratori sono circondati ogni giorno da notizie e informazioni non positive che non aiutano a vivere in serenità. La situazione attuale in Italia sta alimentando un eccesso di elementi basati sull’incertezza e sta coprendo la visione oltre il domani che servirebbe a programmare meglio la macchina del lavoro e del benessere.

La disoccupazione è sempre pesante. Le persone che sono costrette a lasciare il lavoro per motivi non volontari, oltre a dover superare la difficoltà emotiva del fatto devono anche sostenere la difficoltà psicologica di non avere più un reddito: per venire incontro a queste situazioni, con l’inizio dell’anno l’INPS ha istituito due nuovi tipi di indennità di disoccupazione non agricola a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti: la prima a carattere ordinario chiamata ASpI e la seconda a requisiti ridotti chiamata Mini-ASpI; entrambe sono prestazioni economiche che riguardano gli eventi di perdita di lavoro involontari e non consensuali.

Un aiuto alle famiglie in questo senso porta a sopportare e a vedere meglio il periodo che serve per ritornare ad avere un posto di lavoro.

ASPI.

L’AspI è stata pensata per coloro che hanno lavorato con contratto di lavoro dipendente nel settore privato comprendendo anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico ed i lavoratori a tempo determinato nel settore pubblico che hanno un’anzianità contributiva di almeno due anni.

La Mini-ASpI, invece si differenzia dalla prima in quanto è stata pensata anche per i lavoratori a tempo determinato della scuola e prevede almeno tredici settimane di contributi nell’anno 2013.

Questi due tipi di indennità di disoccupazione sono affiancati anche dalla Mini-ASpI 2012 la quale prevede l’erogazione nel 2013 di contributi per periodi di disoccupazione nel 2012 avendo almeno due anni di anzianità contributiva e almeno settantotto giornate di lavoro sempre nel 2012.

In questo momento particolare trovare un qualcosa che aiuti a stare meglio è importante: trovare lavoro è sempre più difficile, ma credo che non bisogna perdersi d’animo e avere sempre un pensiero positivo e fiducia nei propri mezzi, perché il lavoro è un insieme di diritti ma soprattutto di doveri.

Chi può chiedere la mini ASpI

  • Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Chi non può chiederla

  • Non sono destinatari della indennità di disoccupazione Mini-ASpI:
  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Domanda

Per l’indennità di disoccupazione Mini-ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, solo per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  1. WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  2. Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  3. Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

La domanda per l’indennità di disoccupazione deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

  •  ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  •  data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
  •  data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  •  ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  •  ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Ulteriori informazioni sulle indennita di disoccupazione.

Simona Fontana

Fontana Simona
Simona FontanaEsperta in Risorse Umane, Paghe e contributi.simona.font.s@gmail.com