Un piano definisce la qualità delle acque
Il decreto legislativo 152/2006, che recepisce la Direttiva europea 2000/60/CE, definisce le modalità per individuare la qualità delle acque dei fiumi e dei mari, distinguendole in classi. L’obiettivo della Direttiva è istituire un quadro europeo di tale qualità, dando disposizioni per garantire la protezione delle acque superficiali, cioè di mari, fiumi e laghi, e di quelle sotterranee. Per prima cosa si è studiato il territorio e si sono individuate le pressioni determinate dall’uomo. Un primo traguardo è stato raggiunto alla fine del 2016. L’indagine ha permesso di valutare le cause che condizionano la qualità delle acque dal punto di vista ecologico e chimico.
Una specifica destinazione: acque di balneazione
La Direttiva 2006/7/CE, recepita con il D.Lgs 116/08, indica i criteri da seguire per le acque destinate alla balneazione; è inserita nel piano per la qualità delle acque della Direttiva 2000/60/CE.
Il decreto legislativo 116/08 dispone che le acque dei siti dedicati alla balneazione non debbano essere soggette a inquinamento e che, qualora questo si verificasse, esso non possa essere che occasionale. In altre parole, la qualità ecologica e chimica dell’acqua nelle aree destinate alla balneazione non può essere che idonea, e tale deve rimanere nel tempo.
Quale controllo?
Presenza e attività produttive dell’uomo possono alterare la qualità delle acque ritenute idonee in base alle leggi ambientali già citate. Le uniche di natura occasionale sono le contaminazioni fecali, che possono derivare da insufficienze o rotture da impianti di depurazione, scarichi fognari abusivi, piogge di notevole intensità, catastrofi etc. Per verificare la qualità delle acque di balneazione è sufficiente monitorare solo la contaminazione fecale mediante 2 batteri indicatori: Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Il monitoraggio è condotto per 4 stagioni balneari, ciascuna compresa tra aprile e settembre, e serve a classificare le acque di balneazione. Epidemiologi, medici e legislatori hanno discusso a lungo su quale possa essere la massima concentrazione dei due batteri per volume d’acqua. La Direttiva, alla fine, ha previsto che un occasionale inquinamento non possa durare più di 72 ore.
Valutazioni
Il prelievo di monitoraggio, effettuato dalle Agenzie ambientali regionali, perlopiù con cadenza mensile, permette di valutare se gli indicatori dei singoli campioni rientrino nei limiti previsti dal Decreto ministeriale del 30 marzo del 2010. Nel caso di superamento corre l’obbligo da parte dell’autorità sanitaria competente, cioè il sindaco, di porre il divieto di balneazione. Tale divieto potrà essere tolto se la ripetizione del prelievo di monitoraggio riporterà i valori di concentrazione degli indicatori entro i limiti fissati dal citato Decreto ministeriale del 30 marzo del 2010.
Al termine della stagione balneare, la serie di valori così ottenuta viene aggiunta a quelle delle 3 stagioni precedenti, permettendo così di aggiornare i valori di monitoraggio per complessivi 4 anni. Si procede quindi al ricalcolo della classificazione mediante un algoritmo stabilito dal Decreto legislativo 116/2008 (art. 6, art. 7, art.8). I giudizi individuati mediante l’algoritmo, indicanti i diversi livelli della presenza occasionale degli indicatori di contaminazione fecale, sono espressi con la scala di valori: scarso-sufficiente-buono-eccellente.
Solo nel caso in cui la qualità risulti scarsa, l’area viene declassificata e la balneazione proibita per le stagioni successive. Tale divieto rimane finché il problema non è risolto.
Quest’anno la revisione della nuova classificazione delle aree balneabili sarà pubblicata con Decreto regionale entro il 2018 e individuerà il nuovo profilo valido per la stagione 2019. Questo profilo si potrà consultare in linea.
E se si vogliono individuare nuove località di balneazione?
La richiesta eventuale di nuove aree da destinarsi all’attività di balneazione viene avanzata dal Comune interessato alla Regione competente, dopo aver opportunamente verificato che le contaminazioni legate ad attività produttive non minaccino la salute dei bagnanti.